Oggetto: Legge 120 del 29.07.2010 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale“
Art. 202 bis del codice della strada – pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie
L’articolo introdotto con la legge di riforma ha previsto la possibilità per le sole persone fisiche che si trovino in particolari condizioni soggettive di avanzare formale richiesta di pagamento rateale.
Come stabilito dal comma 1 dell’articolo in questione “I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.”
Ciò detto si rileva che se si tratta di più di una violazione, per poter accedere alla rateizzazione, è necessario non solo il contestuale accertamento delle stesse (attenzione: non la commissione con un'unica azione od omissione), ma anche che siano state accertate con un unico verbale.
Quindi, se sono state accertate due o più violazioni, perché l’interessato possa chiedere l’applicazione del pagamento a rate, dovrà essere redatto un solo verbale che determini una sanzione cumulata superiore a 200 euro. Inoltre, se le violazioni sono molteplici, ma commesse in tempi diversi, è sufficiente che siano state accertate con un solo verbale.
Per poter accedere alla facoltà prevista dalla norma in trattazione occorre che venga dimostrato lo stato di disagio economico delle sole persone fisiche, ed a tal fine dovrà essere prodotta l’ultima dichiarazione dei redditi, dalla quale risulti un reddito imponibile non superiore a 10.628,16 euro; nel caso in cui l’interessato sia convivente con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
La richiesta di pagamento rateale deve essere presentata al Prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata dai funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'Ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione, mentre va presentata al presidente della giunta regionale, al Presidente della giunta provinciale o al Sindaco nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle Regioni, delle Province o dei Comuni.
Il procedimento di concessione o diniego della rateizzazione è dato dalla tabella riportata sotto, precisando che a complicare ulteriormente la procedura, secondo il comma 6 dell’articolo 202-bis, ricevuta l’istanza, l’Autorità competente a decidere sulla concessione della rateizzazione, deve comunicare sempre con i mezzi previsti per la notifica del verbale, la decorrenza dei termini per il computo dei 90 giorni per l’adozione o il rigetto del provvedimento, che potrà avvenire anche con il silenzio da parte dell’Autorità.
Tale notifica appare necessaria soprattutto quando l’Amministrazione manifesti la decisione negativa sull’istanza tramite il silenzio, poiché in tal caso la semplice decorrenza del termine è sufficiente a determinare l’inizio del computo dei 30 giorni per effettuare il pagamento per l’intero della sanzione.
Invece, l’accoglimento dell’istanza sarà notificato nei modi previsti dall’articolo 201 e conterrà anche le modalità per il pagamento rateale. In tali casi sarà il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore a verificare il pagamento di ciascuna rata ed in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateazione e, applicandosi le disposizioni del comma 3 dell’articolo 203, la sanzione sarà iscritta a ruolo per la metà del massimo, oltre alle spese di procedimento e notifica, detratte le somme eventualmente già versate in fase di rateizzazione. Si deve ritenere che sulla norma di richiamo prevalga la disposizione contenuta nell’articolo 202-bis, secondo la quale la semplice presentazione dell’istanza di rateizzazione, a prescindere dall’esisto, inibisce la possibilità di proporre ricorso, per cui, una volta rigettata la richiesta di pagamento rateale, all’interessato rimarrà la sola possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta, entro 30 giorni dalla notificazione del rigetto o dall’inutile decorso del termine per l’accoglimento della domanda di rateizzazione, rimanendo preclusa la possibilità di proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale.
Schema riassuntivo delle modalità di rateizzazione
Termine di presentazione della richiesta
Effetti della presentazione
Tempi della decisione
Modalità di notifica della decisione
Rigetto dell’istanza
Entro gg. 30 dalla contestazione o notificazione
Rinuncia al ricorso
gg. 90 dal ricevimento dell’istanza
Silenzio rifiuto
Con i mezzi stabiliti per la notificazione dei verbali
Il pagamento della somma minima deve avvenire entro gg. 30 dalla notifica del rigetto o decorsi gg. 90 dalla presentazione dell’istanza senza che sia stata concessa la rateizzazione
L’Autorità competente dovrà tenere conto del livello di disagio economico del richiedente e disporre di conseguenza la rateizzazione secondo questo schema, applicando gli interessi annuali del 6%.
Entità della somma da pagare
Massimo rate
Rata minima
Fino a 2.000,00 euro
12 rate
100,00 euro
Superiore a 2.000,00 euro ma non superiore a 5.000,00 euro
24 rate
Superiore a 5.000,00 euro
60 rate
Con preghiera di prendere visione ed uniformarsi.
IL COMANDANTE
M.llo Capo Valeri Luciano