Art. 60.
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.
Art. 62.
Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.
Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».
Art. 62.
Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.
E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.
Art. 63.
Fucine e forni
Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune, caso per caso, saranno stabilite le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.
La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.
Art. 64.
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili.
E’ proibito gettare in luoghi di pubblico passaggio oggetti incendiati o accesi.
Nell’ ambito dell’ abitato, nelle sue adiacenze, lungo pubbliche vie o in direzione delle stesse, è vietato, senza speciale autorizzazione, sparare con armi da fuoco, lanciare razzi, accendere fuochi d’ artificio e simili, innalzare aerostati con fiamme, fare esplosioni o accensioni pericolose in genere, installare impianti elettrici provvisori per straordinarie illuminazioni pubbliche
Art. 65.
Animali pericolosi - Cani
Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
I cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di guinzaglio, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 40.
I cani di alta taglia in genere, e quelli che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone, dovranno altresì essere muniti di museruola.
Tutti i cani dovranno essere provvisti di regolare tatuaggio di riconoscimento.
I proprietari dei cani circolanti all’ interno del centro abitato dovranno essere muniti di idonei strumenti per la raccolta delle feci degli stessi.
Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.
Art. 66.
Strumenti da taglio
E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.
Art. 67.
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.
Art. 68.
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.
In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.
Art. 69.
Manutenzione di aree di pubblico transito
Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.
Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.
Art. 70.
Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.
Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale o della Polizia Municipale.
I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.
Art. 71.
Materiale di demolizione
E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.
Art. 72.
Insegne, persiane, vetrate di finestre
Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.
Art. 73.
Ripari ai pozzi, cisterne e simili
I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.
Art. 74.
Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.
Art. 75.
Veicoli adibiti al servizio pubblico
Norme per i passeggeri e per il personale di servizio
Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
1) di fumare nelle vetture;
2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
8) sputare all'interno delle vetture;
9) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
12) portare cani o altri animali;
13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.
Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.
Il personale di servizio sugli autobus deve:
1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri;
4) effettuare le fermate per la salita e la discesa dei passeggeri solo nei luoghi segnalati con apposita tabella;
5) stazionare le vetture solo nei previsti capolinea.
CAPO VII°
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
Art. 76.
Orari degli esercizi
I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 77.
Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri
Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.
Art. 78.
Vendita e scorta delle merci
In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.
Art. 79.
Vendita del pane
Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.
Art. 80.
Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ecc.
Art. 81.
Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati
Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.
I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.
Art. 82.
Esalazioni di merce
I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.
Art. 83.
Tabella per la vendita del combustibile
I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.
Art. 84.
Requisiti dei locali di vendita
Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.
Art. 85.
Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali
L'apertura e il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
CAPO VIII°
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 86.
Esercizio del commercio su aree pubbliche
L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.
Art. 87.
Preavviso di cessazione di servizio
Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale.
Art. 88.
Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.
Art. 89.
Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche
La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica
CAPO IX
DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI
Art. 90.
Esercizio di mestieri girovaghi
Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità comunale.
E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.
Art. 91.
Esercizio di guide pubbliche
L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune.
Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere l'autorizzazione comunale. Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.
Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione “GUIDA AUTORIZZATA”.
Art. 92.
Baracche per pubblici spettacoli
Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.
Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.
Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato.
Ai concessionari è vietato:
a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell’ autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.
Art. 93.
Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti
Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.
Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.
Il competente organo comunale con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere o non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.
Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.
Per il rilascio di ognuna delle autorizzazioni previste dal presente regolamento l'ufficio competente provvederà a richiedere il preventivo parere del Comando di Polizia municipale.
CAPO X
MANIFESTAZIONI CON CORTEI
Art. 94.
Cortei funebri
I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.
Art. 95.
Processioni - Manifestazioni
Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.
CAPO XI
SANZIONI
Art. 96.
Accertamento delle violazioni e sanzioni
Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nell’ ambito delle rispettive mansioni.
Quando le violazioni non costituiscono reato, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo ed un massimo.
Sono punite con la sanzione pecuniaria da Lire 50.000 a Lire 500.000 le violazioni alle seguenti norme:
artt. 6/2° e 3°, 8/5°, 16/1° e 2°, 19, 20, 21, 22, 23/3°, 24/1°, 25, 27, 29, 30, 31/3°, 36, 37, 39/1° e 2°, 40/1° lettere a) – b) – c) – e) – f) – g), 41, 42, 52, 53, 55, 65/5°.
Sono punite con la sanzione pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 1.000.000 le violazioni alle seguenti norme:
artt. 6/1°, 7/4°, 9/6°, 11, 13, 14/3°, 16/3°, 17/2° e 7°, 18, 23/1° e 2°, 24/2°, 28, 31/2° e 7°, 34/2°, 38, 40/1° lettera d), 43, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 57, 64/2°, 65/2° e 3° e 4°, 67/1°, 68, 72, 74, 75, 87, 88, 94, 95.
Sono punite con la sanzione pecuniaria da lire 200.000 a Lire 1.000.000 le violazioni alle seguenti norme:
arrt. 7/1° e 2° e 3° e 5°, 9/1°, 10/1°, 14/1°, 17/1° e 3° e 6° e 8°, 26, 31/1° e 2° e 5°, 33, 34, 39/3°, 46, 47, 64/1°, 65/1° e 6°, 66, 67/2°, 69, 70, 71, 91:
Sono punite con la sanzione pecuniaria da Lire 300.000 a Lire 1.000.000 le altre violazioni alle norme del presente regolamento, salvo diversamente previsto da norme statali, regionali, provinciali o da specifiche ordinanze sindacali.
Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 106 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari al minimo, da parte del trasgressore o di altro obbligato, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento.
In caso di mancato pagamento nei termini previsti saranno applicate le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 97.
Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio
Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, N° 142 e successive modificazioni, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.
Art. 98.
Sequestro e custodia di cose
I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario.
Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.
Art. 99.
Sospensione delle licenze
Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.
CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 100.
Disposizioni transitorie
Le autorizzazioni previste dal presente regolamento rilasciate prima della sua adozione, conservano la loro validità qualora non siano in contrasto con norme statali o regionali o contenute in altri regolamenti comunali.
In caso contrario i titolari di tali autorizzazioni dovranno conformarsi alle norme statali o regionali nei tempi da queste previste, ed entro dodici mesi dall’ entrata in vigore del presente regolamento se si tratta di norme comunali.
Art. 101
Abrogazioni
Il presente regolamento abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
Art. 102.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della seconda pubblicazione all’ Albo Pretorio del Comune.
Art. 60.
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.
Art. 62.
Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.
Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».
Art. 62.
Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.
E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.
Art. 63.
Fucine e forni
Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune, caso per caso, saranno stabilite le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.
La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.
Art. 64.
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili.
E’ proibito gettare in luoghi di pubblico passaggio oggetti incendiati o accesi.
Nell’ ambito dell’ abitato, nelle sue adiacenze, lungo pubbliche vie o in direzione delle stesse, è vietato, senza speciale autorizzazione, sparare con armi da fuoco, lanciare razzi, accendere fuochi d’ artificio e simili, innalzare aerostati con fiamme, fare esplosioni o accensioni pericolose in genere, installare impianti elettrici provvisori per straordinarie illuminazioni pubbliche
Art. 65.
Animali pericolosi - Cani
Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
I cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di guinzaglio, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 40.
I cani di alta taglia in genere, e quelli che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone, dovranno altresì essere muniti di museruola.
Tutti i cani dovranno essere provvisti di regolare tatuaggio di riconoscimento.
I proprietari dei cani circolanti all’ interno del centro abitato dovranno essere muniti di idonei strumenti per la raccolta delle feci degli stessi.
Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.
Art. 66.
Strumenti da taglio
E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.
Art. 67.
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.
Art. 68.
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.
In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.
Art. 69.
Manutenzione di aree di pubblico transito
Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.
Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.
Art. 70.
Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.
Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale o della Polizia Municipale.
I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.
Art. 71.
Materiale di demolizione
E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.
Art. 72.
Insegne, persiane, vetrate di finestre
Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.
Art. 73.
Ripari ai pozzi, cisterne e simili
I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.
Art. 74.
Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.
Art. 75.
Veicoli adibiti al servizio pubblico
Norme per i passeggeri e per il personale di servizio
Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
1) di fumare nelle vetture;
2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
8) sputare all'interno delle vetture;
9) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
12) portare cani o altri animali;
13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.
Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.
Il personale di servizio sugli autobus deve:
1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri;
4) effettuare le fermate per la salita e la discesa dei passeggeri solo nei luoghi segnalati con apposita tabella;
5) stazionare le vetture solo nei previsti capolinea.
CAPO VII°
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
Art. 76.
Orari degli esercizi
I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 77.
Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri
Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.
Art. 78.
Vendita e scorta delle merci
In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.
Art. 79.
Vendita del pane
Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.
Art. 80.
Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ecc.
Art. 81.
Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati
Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.
I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.
Art. 82.
Esalazioni di merce
I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.
Art. 83.
Tabella per la vendita del combustibile
I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.
Art. 84.
Requisiti dei locali di vendita
Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.
Art. 85.
Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali
L'apertura e il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
CAPO VIII°
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 86.
Esercizio del commercio su aree pubbliche
L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.
Art. 87.
Preavviso di cessazione di servizio
Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale.
Art. 88.
Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.
Art. 89.
Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche
La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica
CAPO IX
DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI
Art. 90.
Esercizio di mestieri girovaghi
Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità comunale.
E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.
Art. 91.
Esercizio di guide pubbliche
L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune.
Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere l'autorizzazione comunale. Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.
Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione “GUIDA AUTORIZZATA”.
Art. 92.
Baracche per pubblici spettacoli
Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.
Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.
Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato.
Ai concessionari è vietato:
a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell’ autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.
Art. 93.
Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti
Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.
Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.
Il competente organo comunale con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere o non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.
Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.
Per il rilascio di ognuna delle autorizzazioni previste dal presente regolamento l'ufficio competente provvederà a richiedere il preventivo parere del Comando di Polizia municipale.
CAPO X
MANIFESTAZIONI CON CORTEI
Art. 94.
Cortei funebri
I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.
Art. 95.
Processioni - Manifestazioni
Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.
CAPO XI
SANZIONI
Art. 96.
Accertamento delle violazioni e sanzioni
Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nell’ ambito delle rispettive mansioni.
Quando le violazioni non costituiscono reato, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo ed un massimo.
Sono punite con la sanzione pecuniaria da Lire 50.000 a Lire 500.000 le violazioni alle seguenti norme:
artt. 6/2° e 3°, 8/5°, 16/1° e 2°, 19, 20, 21, 22, 23/3°, 24/1°, 25, 27, 29, 30, 31/3°, 36, 37, 39/1° e 2°, 40/1° lettere a) – b) – c) – e) – f) – g), 41, 42, 52, 53, 55, 65/5°.
Sono punite con la sanzione pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 1.000.000 le violazioni alle seguenti norme:
artt. 6/1°, 7/4°, 9/6°, 11, 13, 14/3°, 16/3°, 17/2° e 7°, 18, 23/1° e 2°, 24/2°, 28, 31/2° e 7°, 34/2°, 38, 40/1° lettera d), 43, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 57, 64/2°, 65/2° e 3° e 4°, 67/1°, 68, 72, 74, 75, 87, 88, 94, 95.
Sono punite con la sanzione pecuniaria da lire 200.000 a Lire 1.000.000 le violazioni alle seguenti norme:
arrt. 7/1° e 2° e 3° e 5°, 9/1°, 10/1°, 14/1°, 17/1° e 3° e 6° e 8°, 26, 31/1° e 2° e 5°, 33, 34, 39/3°, 46, 47, 64/1°, 65/1° e 6°, 66, 67/2°, 69, 70, 71, 91:
Sono punite con la sanzione pecuniaria da Lire 300.000 a Lire 1.000.000 le altre violazioni alle norme del presente regolamento, salvo diversamente previsto da norme statali, regionali, provinciali o da specifiche ordinanze sindacali.
Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 106 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari al minimo, da parte del trasgressore o di altro obbligato, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento.
In caso di mancato pagamento nei termini previsti saranno applicate le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 97.
Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio
Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, N° 142 e successive modificazioni, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.
Art. 98.
Sequestro e custodia di cose
I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario.
Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.
Art. 99.
Sospensione delle licenze
Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.
CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 100.
Disposizioni transitorie
Le autorizzazioni previste dal presente regolamento rilasciate prima della sua adozione, conservano la loro validità qualora non siano in contrasto con norme statali o regionali o contenute in altri regolamenti comunali.
In caso contrario i titolari di tali autorizzazioni dovranno conformarsi alle norme statali o regionali nei tempi da queste previste, ed entro dodici mesi dall’ entrata in vigore del presente regolamento se si tratta di norme comunali.
Art. 101
Abrogazioni
Il presente regolamento abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
Art. 102.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della seconda pubblicazione all’ Albo Pretorio del Comune.
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