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 Pagamento sanzioni    

 

Pagamento sanzione

Dove e quando pagare la multa

Occorre preventivamente verificare che la multa sia stata emessa a nome del Comune di Faleria  Polizia Locale e non da altre forze di polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, etc.) o da polizie municipali di altri comuni.

 

DOVE PAGARE:

- Presso un qualsiasi Ufficio Postale mediante versamento sul conto corrente n.10447019 intestato a: Comune di Faleria infrazioni regolamento circolazione;

- Presso i  PUNTO LIS (LOTTOMATICA) che troverete in ogni tabaccheria

 

NB: il pagamento effettuato in misura inferiore non ha valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione (Art. 389 Reg. C.d.S.).

 

QUANDO PAGARE:

Il pagamento del verbale deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notificazione o contestazione. Trascorso tale termine l’importo pagabile è pari alla metà del massimo edittale (circa il doppio dell’importo originario – art. 203 C.d.S.).

Si ricorda che la scadenza dei 60 giorni è PERENTORIA e deve essere calcolata partendo dal giorno successivo alla notificazione o contestazione, tenendo conto dei mesi di 31 giorni (ad esempio: infrazione notificata o contestata il primo marzo deve essere pagata entro il 30 aprile).

Con il termine “notificazione” si intende il portare a conoscenza dell’interessato un atto che lo riguarda ed avviene solitamente tramite Posta o Messo Notificatore, direttamente alla residenza o al domicilio. Qualora non sia possibile consegnare l’atto all’interessato perché assente al momento della consegna, la notifica si considera comunque effettuata con invio di apposito avviso di deposito dell’atto stesso presso l’Ufficio Postale o il Comune. In questo caso nel conteggio dei 60 giorni utili per il pagamento occorre riferirsi alla data in cui è pervenuto l’avviso di deposito dell’atto e non alla data in cui ci si è recati a ritirarlo.

Con il termine “contestazione” invece si intende la notificazione formale, ad opera di un agente di polizia, tramite consegna di un verbale che contiene la descrizione del fatto che costituisce illecito oltre alle generalità di chi lo ha commesso ed il luogo ed il momento in cui è stato commesso. Tale contestazione avviene, di norma, direttamente sulla strada al momento del fatto.

 

PREAVVISO DI VIOLAZIONE

Il rinvenimento di una “multa” sotto al tergicristallo (c.d. “preavviso di violazione”) non costituisce quindi né contestazione, né notificazione. Il preavviso di violazione può essere pagato entro 10 giorni, ovvero PRIMA dell’inizio della procedura di notificazione al domicilio che comporta un aggravio di spese. Questo tipo di atto, che può essere considerato un “avviso di cortesia”, non è quindi soggetto al “raddoppio” se pagato oltre i termini, poichè deve essere ancora perfezionato in forma di notifica.

Prima di pagare il preavviso con l’allegato conto corrente che trovate sul parabrezza, VERIFICATE che sul preavviso sia indicata la targa del vostro autoveicolo e non quella di un altro veicolo. Tale controllo si rende necessario perché ogni tanto accade che qualcuno realizzi lo “scambio” con la sua “multa”. Una situazione analoga può verificarsi anche con il solo scambio del conto corrente allegato alla multa.

Se vi atterrete a questo semplice consiglio, eviterete di pagare la multa elevata ad un altro automobilista!

 

 

   
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