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sabato 11 settembre 2010

Il "Patentino"

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Dal 1° luglio 2004 i minori, che guidano il ciclomotore e che non sono titolari di patente A, devono essere muniti del certificato di idoneità alla guida (il cosiddetto patentino).

I ragazzi, per conseguire il patentino, devono partecipare ad un corso della durata complessiva di 12 ore: il corso è gratuito presso gli Istituti scolastici statali e paritari di 1° e 2° grado ed è invece a pagamento presso le autoscuole. La frequenza è obbligatoria e sono consentite assenze per un massimo di tre ore, altrimenti il corso va ripetuto integralmente. Alla fine del corso (e comunque entro un anno dalla data della sua conclusione) i minori devono sostenere un esame teorico finale; per l'ammissione all'esame è necessario che:

  • il minore abbia compiuto i 14 anni di età
  • vi sia il consenso di un genitore o di chi ne fa le veci
  • sia stata pagata la tassa relativa alla tariffa per esami per conducenti di veicoli a motore e l'imposta di bollo
  • venga prodotto un certificato medico che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici (vista, udito, riflessi) prescritti per la patente di categoria A (motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 tonnellate), ivi compresa quella speciale.

N.B. Fino alla data di applicazione della direttiva 2006/126/CE, la certificazione medica (prodotta dal medico di medicina generale) potrà limitarsi ad attestare la sussistenza di condizioni spico-fisiche di principio non ostative alla guida del ciclomotore.

L'esame consiste in un questionario composto da 10 domande. Candidato deve barrare la lettera V (Vero) o F (Falso) alle tre risposte predefinite a fronte di ciascuna domanda (le risposte possono essere tutte e tre vere, tutte e tre false, due vere e una falsa o una vera e due false). La prova è superata se non si sbagliano più di quattro risposte su trenta. Se l'esito è positivo, il candidato riceve il patentino alla fine della sessione d'esame; se invece l'esito è negativo, può ripetere l'esame più volte, sempre entro un anno dalla conclusione del corso.

Dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di essere in possesso del patentino per la conduzione dei ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già in possesso di altra patente di guida. Le modalità di conseguimento del patentino sono diverse, ed in particolare:

  • coloro i quali raggiungeranno la maggiore età in data successiva al 30 settembre 2005 potranno ottenere il patentino secondo le modalità sopra indicate per i minori di età;
  • coloro i quali abbiano già conseguito la maggiore età al 30 settembre 2005 potranno ottenere il "patentino inoltrando la domanda al competente ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Dtt), corredata dalla necessaria certificazione medica (vedi sopra) e dall'attestazione di frequenza di un corso di formazione presso una autoscuola autorizzata.

Si segnala inoltre che:

  • coloro che siano già in possesso della patente di guida, non possono conseguire il patentino
  • al conseguimento della patente di guida, il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (patentino) deve essere riconsegnato al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri;
  • l'incauto affidamento del ciclomotore ad una persona non titolare di patentino, né, ovviamente, di patente di guida, è punito con una sanzione amministrativa minima di 357,43 euro; la fattispecie è applicabile dal 2 luglio 2005 nel caso di conducenti minorenni e dal 1 ottobre 2005 nel caso di conducenti maggiorenni;
  • coloro i quali guidino un ciclomotore sprovvisti di patentino, o di patente, sono sottoposti alla sanzione minima di 516 euro; la fattispecie per i maggiorenni è applicabile dal 1 ottobre 2005;
  • i titolari di patente di guida ai quali la stessa sia stata sospesa per aver commesso l'infrazione del superamento, di oltre 40 km/h, i limiti massimi di velocità (art. 142 comma 9 codice della strada) mantengono il diritto alla guida del ciclomotore.

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