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Della guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti se ne occupa l'art. 187 del Codice della Strada.
Ricordiamo che è vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica indotta dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In caso di incidente o quando si abbia ragione di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporlo ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove anche attraverso apparecchi portatili. In caso di esito positivo possono accompagnandolo presso strutture sanitarie fisse o mobili situati presso gli organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici necessari per accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.
Copia del referto medico, nel caso che risulti lo stato di ebbrezza, viene tempestivamente trasmesso, dall'organo procedente al Prefetto che ordina di sottoporre il guidatore a visita medica e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione.
Ricordiamo che in caso di accertamento sanitario positivo o nell'ipotesi di rifiuto alla sottoposizione dell'accertamento, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese, con una ammenda da € 258 a €1.032 e con la penalizzazione di 10 punti sulla patente. |